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D.M. 09/11/20041. L'area marina protetta «Cinque Terre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 3 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Punto Latitudine Longitudine A1) 44° 09'.05 N 009° 37'.10 E (in costa) B) 44° 08'.29 N. 009° 36'.06 E C) 44° 03'.54 N 009° 43'.48 E D1) 44° 04'.99 N 009° 45'.68 E (in costa) 2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84. Art. 6. – Zonazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti. 2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5 a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine E1) 44° 08'.65 N 009° 37'.42 E (in costa) E) 44° 08'.46 N 009° 37'.24 E F) 44° 08'.05 N 009° 37'.58 E G) 44° 07'.88 N 009° 38'.29 E H) 44° 08'.16 N, 009° 38'.55 E H1) 44° 08'.25 N 009° 38'.34 E (in costa) b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato Punto Latitudine Longitudine T1) 44° 05'.43 N 009° 44'.37 E (in costa) T) 44° 05'.53 N 009° 44'.17 E U) 44° 05'.34 N 009° 44'.48 E U1) 44° 05'.58 N 009° 44'.81 E (in costa) dalla congiungente i seguenti punti: 3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5: a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine L1). 44° 08'.98 N 009° 37'.10 E (in costa) L) 44° 08'.79 N 009° 36'.86 E M) 44° 07'.81 N 009° 37'.67 E N) 44° 07'.81 N 009° 38'.32 E P) 44° 08'.51 N 009° 38'.94 E P1) 44° 08'.68 N 009° 38'.58 E (in costa) b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine Q1) 44° 05'.79 N 009° 44'.36 E (in costa) Q) 44° 05'.79 N 009° 44'.07 E R) 44° 05'.47 N 009° 43'.67 E S) 44° 05'.04 N 009° 44'.31 E S1) 44° 05'.52 N 009° 44'.94 E (in costa) 4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 5. Art. 7. - Attività non consentite 1. Nell'area marina protetta «Cinque Terre» non sono consentite le attività che possano alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente quanto previsto all'art. 9, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non è consentita a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio; l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti f) l'uso di fuochi all'aperto. Art. 8. Attività consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Cinque Terre» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite: 2. Zona A di riserva integrale a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore c) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di turnazione e contingentamento definito sulla base A del monitoraggio dell'area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusi- vamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pin ne, calzature e guanti d) la navigazione a remi, autorizzata dal soggetto gestore, ai natanti e) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, ai centri d'immersione aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina potetta alla data di entrata in vigore del presente decreto.; Zona B di riserva generalea a) le attività consentite in zona A b) la navigazione a vela e a remi c) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi d) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate, e alle attività dei centri d'immersione, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone individuate mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali f) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa g) l'attività di pescaturismo, riservata alle inprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa h) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta i) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tu tela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore j) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali. 3. Zona C di riserva parziale a) le attività consentite in zona A e in zona B b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 10 nodi c) l'ancoraggio, in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali d) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta f) la navigazione ai mezzi di linea, a velocità non superiore ai 15 nodi. 3. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate è, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», secondo le modalità indicate dal successivo art. 10. Art. 9. - Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, resta affidata all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, già individuato dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre. 2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore di cui al comma 1 a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane di cui al comma 2 b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di cui all'art. 10, comma 2 c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto. Art. 10. - Disciplinare provvisorio e Regolamento 1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con Regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto. 2. Il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta «Cinque Terre», formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attività consentite, di cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, è recepito con ordinanza della competente Capitaneria di Porto. 5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 8 per le quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore. 6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 8, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel Regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le finalità istitutive, il soggetto gestore predispone e attua iniziative per la specifica valorizzazione delle realtà socio-economiche locali, con prioritario riferimento alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi. Art. 11. - Commissione di riserva 1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonchè sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 14, comma 2. 2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Art. 12. - Demanio marittimo 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. |
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